Alcol e guida
La guida in stato di ebbrezza costituisce reato,
sanzionato dall'art. 186 del Decreto Legislativo n.285 del 1992 del
Codice della Strada e successive modificazioni. Il tasso alcolemico massimo nel
sangue consentito dalla legge è pari a 0,5 grammi per
litro (g/l).
L'art. 186 del Codice della Strada stabilisce che è VIETATO guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, elencate nel comma 2 art.186, sono state recentemente aggiornate dalla Legge del 29 luglio 2010 recante nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale. Tali sanzioni si distinguono a seconda dei livelli di alcolemia riscontrati nel sangue:
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tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l: è prevista un'ammenda da € 500 a € 2.000, e la sospensione della patente da tre a sei mesi;
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tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l: è prevista un'ammenda da € 800 a € 3.200, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei a dodici mesi;
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tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista un'ammenda da € 1.500 a € 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da 1 a 2 anni. E' prevista inoltre la confisca del veicolo di proprietà del conducente che ha commesso il reato di guida in stato di ebbrezza. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Alla sospensione della patente segue l'obbligo da parte del conducente di sottoporsi a visita medica entro 60 giorni, scaduti i quali il prefetto può disporre la sospensione fino all'esito della visita medica. Tale provvedimento è sempre previsto se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
NEOPATENTATI: TASSO ALCOLEMICO = 0
E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste ai conducenti di età inferiore ai 21 anni e ai neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente di guida.