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Laboratorio Tossicologia Forense
Xenobiocinetica Clinica
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Alcol e lavoro

La legge italiana (art. 42 del DPR n. 303 del 19 marzo 1956) stabilisce il divieto di somministrare bevande alcoliche all'interno delle aziende, ad eccezione di modiche quantità nelle mense durante l'ora dei pasti.

L'articolo 94 del TULPS (Testo Unico Leggidi Pubblica Sicurezza) R.D. 18 giugno 1931 n. 773 vieta la vendita di bevande superalcoliche (con gradazione superiore a 21°) nelle cantine delle caserme e negli spacci di cibi e bevande esistenti negli stabilimenti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 della L.N. 1602 del 1962 stabilisce l'inidoneità permanente del personale marittimo ad essere reimbarcato in presenza di problematiche alcolcorrelate.

La legge 626 del 17 settembre1994, tutelando i lavoratori dai rischi connessi all'attività lavorativa, prevede che i datori di lavoro applichino tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tenendo conto delle alterazioni psicofisiche che l'alcol determina in chi lo assume, è chiaro che sia il datore di lavoro che ogni lavoratore dovrebbero vigilare affinchè a causa del consumo dialcolici, non si generino situazioni di grave rischio per l'incolumità propria ed altrui.

L'articolo 15 (Disposizioni per lasicurezza sul lavoro) della Legge Quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati n.125 del 30 marzo 2001 prevede il divieto di assunzione e somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica nelle attività lavorative soggette ad elevato rischio di infortunio o rivolte a garantire la sicurezza, l'incolumità o la salute di altri. Successivamente, con provvedimento del 16 marzo 2006, è stato emanato un decreto attuativo che individua dettagliatamente quali siano le categorie di lavoratori a cui la norma precedente fa riferimento (vedi alcol e lavoro).