Normativa
Il tema dell'alcol ha un'ampia rispondenza sul piano legislativo nazionale. Il Codice Penale, ad esempio, regolamenta non solo la somministrazione delle bevande ma anche l'aspetto della imputabilità dello stato di ebbrezza. Qui di seguito presentiamo alcuni articoli del Codice Penale tra i più significativi.
Art. 94 C.P.
Ubriachezza abituale
La norma stabilisce che lo stato di ubriachezza abituale è considerata un'aggravante nel caso venga commesso un reato.
Art.688 C.P.
Ubriachezza
La legge punisce con un'ammenda (da €. 51,00 a €.
309,00) chiunque sia colto in stato di ubriachezza manifesta in luogo
pubblico o aperto al pubblico. La pena viene aumentata se l'ubriachezza
è abituale.
Art. 689 C.P.
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
La
norma prevede il divieto, da parte di un esercente di un locale
pubblico, di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a
persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro
capacità di intendere e di volere. La violazione di tale norma è punita
con la pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o con la pena della
permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o quella del lavoro di
pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi; la pena è aumentata se dal
fatto deriva ubriachezza. La condanna comporta inoltre la sospensione
dell'esercizio.
Nel regolamento per l'esecuzione del T.U.18 giugno
1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 1940 n:635),
l'articolo 188 prevede inoltre che i minori di 18 anni non possano
essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche negli
esercizi pubblici.
Art. 690 C.P.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
E' punibile (pena pecuniaria da €. 258,00 a €.
2.582,00) chiunque provoca ad altri, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, uno stato di ubriachezza somministrando bevande alcoliche.
Art. 691 C.P.
Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza
La
norma prevede la punibilità (pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00
o la pena della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni oquella del
lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi) di chiunque
somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza;
se il colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la
sospensione dell'esercizio.
La legge n° 214 del 1 agosto 2003, che
converte in legge il decreto legge 27 giugno 2003 n° 151, recante
modifiche e integrazioni al Codice della Strada, ha introdotto
l'articolo 6-bis che prevede il divieto di somministrazione di bevande
superalcoliche (superiori a 21°) negli esercizi commerciali con accesso
sulle autostrade.
Gran parte delle norme vietano solo la
somministrazione diretta delle bevande alcoliche, ma non esiste finora
nessuna disposizione che regolamenti la vendita. Questo significa, ad
esempio, che ad un minore di 16 anni per legge non può essere servito
un bicchiere di vino, ma può liberamente acquistarne una bottiglia
intera in un supermercato.