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Laboratorio Tossicologia Forense
Xenobiocinetica Clinica
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Alcol e pubblicità

Ancora la Legge Quadro n. 125 del 2001, all'articolo 13, elenca alcune disposizioni in materia di pubblicità delle bevande alcoliche. La legge prevede che le emittenti radiotelevisive e le agenzie pubblicitarie, insieme ai rappresentanti delle aziende produttrici, elaborino un codice di autoregolamentazione sulle modalità e i contenuti dei messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche.
Stabilisce delle limitazioni per proteggere i minori dalla pubblicità di bevande alcoliche (divieto di pubblicizzare tali bevande sia all'interno di programmi radiotelevisivi rivolti ai minori, sia nei15 minuti precedenti e successivi alla loro trasmissione, e comunque non all'interno della fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00; divieto di pubblicità nei luoghi frequentati prevalentemente da minori, sulla stampa destinata ai minori e nelle sale cinematografiche durante la proiezione di film rivolti prevalentemente a questa categoria). Inoltre la pubblicità non deve attribuire alle bevande alcoliche proprietà non espressamente riconosciute dal Ministero della Sanità e non deve rappresentare minori intenti al consumo di alcol facendo apparire tale assunzione in modo positivo.