Alcol e pubblicità
Ancora la Legge Quadro n. 125 del 2001, all'articolo
13, elenca alcune disposizioni in materia di pubblicità delle bevande
alcoliche. La legge prevede che le emittenti radiotelevisive e le
agenzie pubblicitarie, insieme ai rappresentanti delle aziende
produttrici, elaborino un codice di autoregolamentazione sulle modalità
e i contenuti dei messaggi pubblicitari sulle bevande alcoliche.
Stabilisce
delle limitazioni per proteggere i minori dalla pubblicità di bevande
alcoliche (divieto di pubblicizzare tali bevande sia all'interno di
programmi radiotelevisivi rivolti ai minori, sia nei15 minuti
precedenti e successivi alla loro trasmissione, e comunque non
all'interno della fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00; divieto di
pubblicità nei luoghi frequentati prevalentemente da minori, sulla
stampa destinata ai minori e nelle sale cinematografiche durante la
proiezione di film rivolti prevalentemente a questa categoria). Inoltre
la pubblicità non deve attribuire alle bevande alcoliche proprietà non
espressamente riconosciute dal Ministero della Sanità e non deve
rappresentare minori intenti al consumo di alcol facendo apparire tale
assunzione in modo positivo.